(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifiche  alla legge regionale n. 3 aprile 2000, n. 21 in materia di
       orari di apertura e di turni di servizio delle farmacie

   1.  Alla  legge  regionale  3  aprile  2000, n. 21 (Riordino della
normativa  sugli  orari  di  apertura  e  sui turni di servizio delle
farmacie  della  Regione  Lombardia  e  delega alle aziende sanitarie
locali  delle  competenze  amministrative  in  materia  di  commercio
all'ingrosso  di  medicinali ad uso umano) sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  al  titolo della legge la parola «delega» e' sostituita dalla
parola «trasferimento»;
    b) il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore generale
dell'ASL,   su   proposta   pervenuta   entro   il   mese   di  marzo
dall'Associazione   provinciale   titolari  di  farmacia  aderenti  a
Federfarma  e su parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove
esistano  farmacie comunali, della Confservizi Lombardia, nonche' del
comune  ove  ha sede la farmacia e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori   maggiormente   rappresentative   a   livello  regionale,
facendone comunicazione alle associazioni dei consumatori esistenti a
livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura
infrasettimanale,  dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e
delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.»;
    c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 3
    (Orario settimanale di apertura delle farmacie).
-  1.  L'orario  ordinario  di  apertura e' stabilito in quaranta ore
settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno
s'intende  quello  compreso  dalle  ore  8  alle  ore 20 e per orario
notturno quello dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.
    2. L'orario di apertura puo' essere esteso fino a quarantotto ore
settimanali,  ripartito  in  un  contesto  minimo  di cinque giorni e
massimo  di  sei  giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente
domanda.
    3.  Il  direttore  generale  dell'ASL, secondo una programmazione
provinciale,  su  richiesta  della  farmacia  interessata  e  sentiti
l'Ordine   provinciale  dei  farmacisti,  i  sindaci,  l'Associazione
provinciale  titolari  di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi
Lombardia,  ove  esistano  farmacie  comunali,  e  le  organizzazioni
sindacali  di  categoria, puo' autorizzare aperture diverse nell'arco
dell'anno  fino  ad  un  massimo  di cinquantaquattro ore settimanali
suddivise  in  sei  giorni,  in  funzione di necessita' stagionali in
localita'  climatiche  o  di  maggiori  presenze  di  persone a scopo
turistico,  nelle  zone  di  villeggiatura  come definite dalla legge
regionale 16 luglio 2007, n. 15 (testo unico delle leggi regionali in
materia  di  turismo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 30
gennaio  2008,  n.  6532  (Individuazione  degli ambiti a vocazione e
potenzialita'   turistica  (art.  3,  comma  2,  legge  regionale  n.
15/2007)),  nonche'  di  attivita'  lavorative  nelle  aree  urbane e
periurbane della citta' di Milano.
    4.  Il  direttore  generale dell'ASL, su richiesta della farmacia
interessata  e  sentiti  i  soggetti di cui al comma 3, puo' altresi'
autorizzare  maggiori  aperture fino ad un massimo di cinque giornate
nell'arco dell'anno, in occasione di festivita' o eventi locali.
    5.  Presso  i  terminal di aeroporti nazionali e internazionali e
stazioni  ferroviarie  capolinea  di traffico internazionale, ove sia
presente  una  farmacia,  ne  e' consentita, su richiesta, l'apertura
continuativa.  Qualora non fosse presente alcuna farmacia all'interno
degli  aeroporti  internazionali  ne e' prevista l'apertura in deroga
alla pianta organica.
    6.  Le farmacie che non hanno ingresso diretto sulla pubblica via
o piazza, presenti presso i centri commerciali possono, su richiesta,
osservare  orari  di  apertura  conformi  a  quelli  della  struttura
commerciale,  in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, fatta
salva l'osservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
    7.  Nel  caso  in  cui  il  titolare  di  farmacia rurale o unica
gestisce  un  dispensario,  puo'  essere  autorizzata  una  riduzione
dell'orario  di  apertura  della  farmacia  principale  in misura non
superiore a due ore giornaliere.»;
    d) l'art. 4 e' abrogato;
    e) il comma 2 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    «2.   Nelle   zone   a  popolazione  particolarmente  sparsa,  in
particolare  zone  montane o con disagevole situazione viabilistica o
orografica,  tale rapporto puo' essere ridotto fino al limite massimo
di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.»;
    f) dopo il comma 5 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.  Il servizio di turno notturno dopo le ore ventiquattro e
fino alle ore 8.00 del mattino seguente e' assicurato da un numero di
farmacie  pari a una ogni 80.000 abitanti, con riduzione del rapporto
fino  a  una farmacia ogni 15.000 abitanti nelle zone di cui al comma
2,  e  fino a una farmacia ogni 120.000 abitanti nelle zone di cui al
comma 3.»;
    g) il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti
in orari compresi tra le ore 8 e le ore 20 ed obbligatoriamente dalle
ore  9  alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, salvo quanto previsto
all'art. 3, comma 6.»;
    h) dopo il comma 2 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Le  farmacie  che,  rispetto  al  precedente  calendario
annuale,  non  modificano gli orari, il giorno di riposo o il periodo
di  ferie, sono esentate dalla presentazione della domanda annuale di
cui agli articoli 3 e 7.»;
    i) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 7
    (Turni di servizio)
.   -  1.  Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle ore 8 alle
ore  20  a  battenti  aperti e successivamente a battenti chiusi fino
all'ora  di apertura antimeridiana. Il servizio a battenti aperti per
ragioni  di  sicurezza puo' essere svolto con modalita' che escludono
l'accesso  del  pubblico  ai  locali della farmacia. L'avvicendamento
delle farmacie nel turno deve avvenire senza soluzioni di continuita'
del servizio.
    2.  A domanda annuale della farmacia, e' consentita effettuazione
del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra orario diurno,
in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.
    3.  Quando  svolgono  servizio  a  battenti  chiusi,  le farmacie
possono  limitarsi  alla  distribuzione  dei  medicinali, in tutte le
diverse  tipologie,  del  materiale  di medicazione e della dietetica
speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non puo'
essere rifiutata.
    4.  Per  assicurare  una  piu' completa forma di assistenza e per
motivate  esigenze  locali,  a  richiesta  delle farmacie ed anche in
aggiunta  ai  normali  turni  di servizio, puo' essere autorizzata la
prestazione  del  servizio notturno continuativo a battenti aperti in
ogni caso senza titolo al diritto addizionale.
    5.  Nelle  ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato
attivato  il  servizio  notturno  continuativo a battenti a parti, le
farmacie  di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio
durante  le  corrispondenti  ore  notturne,  anche in deroga a quanto
stabilito  dall'art.  5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai
turni  di  servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali
nel periodo di apertura.
    6.  I  turni  di  servizio, per tutte le farmacie, sono di regola
settimanali  e  con  inizio  al venerdi' alle ore 8; tale orario deve
essere  rispettato anche per l'inizio del turno in altro giorno della
settimana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella
settimanale  e'  fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della
diffusione di tali turni presso l'utenza.
    7.  Il calendario dei turni, per le situazioni di cui all'art. 5,
comma 2, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di
servizio ordinario per ogni turno di guardia.
    8.  Il  farmacista  in  turno  extra  orario  diurno e notturno a
battenti  chiusi,  pur  se  non obbligato all'effettiva permanenza in
farmacia,   e'   tenuto   alla   effettiva   disponibilita',  per  la
dispensazione  dei  prodotti  di cui al comma 3, nel piu' breve tempo
possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.
    9.  Nessun  obbligo  di  reperibilita'  puo'  essere  imposto  ai
titolari  di  farmacie  che  non siano di turno, salvo casi dovuti ad
eventi eccezionali.»;
    i) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 8
    (Chiusura per ferie annuali).
-  1. Tutte le farmacie hanno diritto alla chiusura annuale, comunque
facoltativa e nel rispetto del CCNL dei dipendenti, per ferie per uno
o piu' periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi.
Tale  diritto  non  puo'  essere  revocato  o  contestato  da  alcuna
autorita'  amministrativa,  salvo  in caso di calamita' naturali o di
eventi  eccezionali.  Le  farmacie  che  intendono chiudere per ferie
devono   darne   comunicazione   alla   Direzione  generale  dell'ASL
competente   per   territorio,   entro  i  termini  previsti  per  la
presentazione della proposta di cui all'art. 2.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2,  le  ferie devono essere proposte ed
autorizzate  in modo da assicurare un adeguato servizio di assistenza
farmaceutica  nei  distretti  delle  ASL.  e'  obbligo da parte delle
farmacie chiuse per ferie l'indicazione delle sedi piu' vicine aperte
con indicato l'orario di apertura.
    3.  I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie
delle  rispettive  farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi,
purche'  non  superiori  a  quanto  previsto  al comma 1. Le farmacie
succursali non chiudono per ferie.»;
    k) il comma 1 dell'art. 9 e' sostituto dal seguente:
    «1.  Allo  scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di
turno  e'  fatto  obbligo  a tutte le farmacie ubicate nel territorio
della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal
tramonto  all'alba,  un  cartello  indicante le farmacia di turno, in
ordine di vicinanza, l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per
qualsiasi  informazione relativa al servizio e l'orario di apertura e
chiusura giornaliera dell'esercizio»;
    l) il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Per le violazioni delle norme sotto elencate si applicano le
seguenti sanzioni:
     a)  art.  3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie) a da
100 a 500 euro;
     b) art. 5 (Farmacie di turno) da 100 a 500 euro;
     c) art. 6 (Disciplina degli orari) da 100 a 500 euro;
     d) art. 7 (Turni di servizio) commi 1 e 8, da 100 a 500 euro;
     e) art. 8 (Chiusura per ferie annuali) da 100 a 500 euro;
     f)  art.  9  (Cartelli  e  segnaletica obbligatori) da 100 a 500
euro.»;
     m) l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
     «Art. 11
     (Competenze   in   materia   di  distribuzione  all'ingrosso  di
medicinali per uso umano).
-  1.  Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste
dal  decreto  legislativo  24  aprile  2006, n. 219 «Attuazione della
direttiva  2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,
relativamente alla distribuzione l'ingrosso dei medicinali.»;
     n)  al  comma 1 dell'art. 13 dopo le parole «di apertura, di cui
all'art. 3,» sono aggiunte le parole «e alle ferie».
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
    Milano, 31 marzo 2008
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/566 del
   18 marzo 2008